Storia della multiproprietà: oggi è ancora una soluzione che conviene?
Negli anni 80 è stato registrato il boom della multiproprietà. Con il tempo però sono emersi anche i problemi di questa formula e, nel frattempo, si sono diffuse alternative più agevoli per godersi le vacanze risparmiando (sharing economy negli affitti turistici). Oggi chi non può usare una casa per alcuni mesi l’anno, magari la compra lo stesso per poi affittarla ad uso turistico.
Il calo di acquisti in multiproprietà è legato anche ad un cambio di mentalità e di costumi sociali: sempre più persone preferiscono cambiare posto piuttosto che recarsi sempre nello stesso vincolandosi con un acquisto immobiliare, sebbene congiunto.
Multiproprietà: quali rischi?
Purtroppo proprio la storia della multiproprietà ce ne illustra anche i rischi: casi di costruttori falliti prima di aver portato a termine i lavori e contratti poco trasparenti o con clausole vessatorie. Dal 1998 le cose sono cambiate e sono state approvate leggi a tutela degli acquirenti delle multiproprietà. In caso di lavori in corso, ad esempio, il contratto dovrà contenere informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento della costruzione, la data di conclusione stimata e le garanzie per la restituzione delle somme già versate, in caso di mancato completamento dell’immobile. Dall’acquisto di contratto multiproprietà è garantito anche il recesso, in caso di ripensamenti, entro 14 giorni dalla firma. Proprio sul diritto di recesso si concentrano le principali novità introdotte dal decreto legislativo numero 79/2011.
Si può chiedere un mutuo per la multiproprietà? Tipologia, condizioni e garanzie
Una delle difficoltà relative alla comproprietà riguarda l’accesso al credito. E’ vero che, rispetto ad un acquisto immobiliare, l’investimento risulta ridotto, ma in questo secondo caso si può chiedere un mutuo ipotecario. Nel caso di acquisto in multiproprietà invece la banca non ha la possibilità di rifarsi sul bene immobile quindi è priva di garanzie.
Tuttavia la giurisprudenza ha spiegato anche che il finanziamento per la multiproprietà non è assimilabile al mutuo di scopo: ciò significa che il contratto di mutuo, per volontà delle parti, resta estraneo alle vicende che riguardano la vendita ed il mutuatario non potrà opporre al mutuante l’eccezione di inadempimento per rifiutarsi di pagare le rate del mutuo. Partendo da questa considerazione la Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 426/2014) ha stabilito che l’inserimento nel contratto di mutuo della clausola di inopponibilità delle eccezioni relative alla compravendita al mutuante è del tutto valida in quanto espressione “dell’inesistenza di detto collegamento funzionale”
Fonte: Gooruf News