Con la sentenza n. 29164 la Cassazione ha stabilito che le società immobiliari possono fruire dell’agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica sugli immobili oggetto dell’attività di impresa, che consiste nella loro gestione e locazione.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che il beneficio fiscale, l’ecobonus, non spetta solo ai soggetti Irpef, ma anche a tutte le categorie immobiliari e a tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, tra cui i titolari di reddito d’impresa.
E’ però necessaria una condizione: i soggetti titolari di reddito d’impresa devono aver sostenuto le “spese per il potenziamento dei loro cespiti (e a prescindere dalla categoria reddituale di riferimento)”.
Questo, come sottolineato da Italia Oggi, “in coerenza con la finalità pubblicistica di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale, che rimarrebbe parzialmente (con riferimento ai beni posseduti dalle società di gestione immobiliare) indebolita a causa dell’interpretazione restrittiva proposta dall’Agenzia delle Entrate nella sentenza in commento”.
Si ricorda che l’ecobonus è uno dei benefici fiscali per la casa che il governo intende prorogare. Con la proroga dell’ecobonus al 2020, diventa possibile continuare ad usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65% fino al 31 dicembre del 2020.
Fonte: Italia oggi