Chi esercita attività di intermediazione, anche gestendo portali on-line, deve operare una ritenuta del 21% sui canoni in qualità di sostituto d’imposta.
L’art. 4 del DL 50/2017 ha introdotto una disposizione che certamente farà discutere gli operatori immobiliari e non solo.
Infatti, con questa norma viene disciplinata la tassazione delle locazioni ad uso abitativo e turistico di breve durata, disponendo, in particolare, alcuni obblighi (di comunicazione e ritenuta in qualità di sostituto d’imposta) in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali on-line.
La nuova regola si applicherà alle cosiddette “locazioni brevi” stipulate a partire del 1° giugno 2017.
Con tale definizione, secondo la nuova norma, si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni,( per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso ), comprendendo anche quelli che prevedono prestazioni di servizi aggiuntive, quali la fornitura della biancheria e la pulizia dei locali.
I contratti devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sia direttamente che tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.
Fonte: Soldiweb