Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno sarà possibile portare in detrazione le spese effettuate per aumentare l’efficienza energetica del proprio immobile. Vediamo come funziona la detrazione per le spese di risparmio energetico del modello 730 per il 2019.
A chi spettando le detrazioni risparmio energetico?
Possono fruire della detrazione per il risparmio energetico sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.
Ha diritto alla detrazione per il risparmio energetico anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione per il risparmio energetico non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione per il risparmio energetico si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno 2008.
L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
Qual è la percentuale di detrazione?
La percentuale di detrazione per il risparmio energetico nel 730 2019 viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale, è pari al:
- 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
- 70 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- 75 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.
Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione del
numero delle rate.
Le tipologie di interventi previste sono:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
I documenti necessari per le detrazioni risparmio energetico
I documenti per usufruire della detrazione per il risparmio energetico sono i seguenti:
- la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale.
Le detrazioni devono essere inserite dai righi E61 e E62 del modello 730 per il 2018. In particolare è necessario indicare
- Colonna 1 (Tipo intervento)
- Colonna 2 (Anno)
- Colonna 3 (periodo, solo se gli interventi sono stati effettuati nel 2013)
- Colonna 4 (Casi particolari)
- Colonna 5 (Periodo 2008 – Rideterminazione rate):
- Colonna 7 (Numero rata):
- Colonna 8 (Importo spesa
Fonte: Idealista